Esportazione
Opere d'Arte Contemporanea Chi intende spedire o esportare opere che rientrano in questa classificazione,dichiarerà mediante Autocertificazione da rendersi in conformità con le leggi viventi in materia che si tratta di opere non rientranti fra quelle previste dalla Legge 1089/39. L'Autocertificazione dovrà essere redatta in duplice copia , ognuna delle quali sarà correlata da una fotografia dell'opera.Non è richiesta l'indicazione del valore ne la destinazione. Non è necessaria l'esibizione fisica delle opere presso l'Ufficio Esportazione. L'autocertificazione potrà essere resa davanti a qualunque pubblico funzionario abilitato a riceverla o anche presso gli Uffici Esportazione. *L'unica eccezione si ha con un opera con più di cinquant'anni realizzata da artista ancora vivente, se è di proprietà dell'artista rientra nelle Autocertificazioni,se invece chi esporta è una Galleria d'Arte è necessaria la Licenza Comunitaria. |
Esportazione di Opere d'Arte Antiche Chi intende spedire o esportare opere che rientrano in questa classificazione dovrà munirsi dell' Attestato di Libera Circolazione per ogni opera. La denuncia del bene da esportare ,ovvero la richiesta di Attestato di libera Circolazione deve essere compilata in duplice copia su carta da bollo da £.20.000 (la denuncia può riguardare una o più opere). La domanda deve essere correlata da quattro fotografie. L'opera deve essere presentata fisicamente all' Ufficio Esportazione, il quale non timbra ne piomba pù nulla, percheè deve dare una risposta non prima di quindici e non oltre i quaranta giorni. L' Attestato di Libera Circolazione è una specie di passaporto per l'opera d'arte, viene compilato in triplice copia ,i moduli necessari non sono ancora disponibili e al momento si usa ancora il Mod.20(uno per ogni singola opera). La procedura da seguire è la seguente: L'opera corredata dalla denuncia in duplice copia
e dalle quattro fotografie ,viene portata all' Ufficio
Esportazione che procede all'accertamento del valore veniale dichiarato. L'Ufficio Esportazione compila una relazione
che va al Ministero dei Beni Culturali dando il parere in merito all'esportazione (cioè
se puo uscire o no dall'Italia). Entro tre giorni l' Ufficio Esportazione deve mandare al competente Ufficio Centrale una fotografia dell'opera da esportare, con la relativa denuncia. La risposta da parte dell' Ufficio Centrale dovrebbe giungere tra i quindici e i quaranta giorni successivi (in tal senso il Ministero ha precisato che se la risposta non viene formalizzata entro quindici-venti giorni dovrebbe sottointendersi il parere positivo). Nel caso in cui venga negata l'esportazione dell'opera ,si ha trenta giorni di tempo ricorrere in via gerarchica al Ministro (oltre ai rimedi giurisdizionali ordinari). Il Ministero,al momento della richiesta di attestato,può esercitare il diritto di opzione altrimenti detto acquisto coattivo. Il rilascio dell' Attestato di Libera Circolazione avviene non prima di quindici giorni dalla denuncia en non oltre i quaranta giorni (Quindi per esportare un quadro che ha più di cinquant'anni è necessario muoversi tre mesi prima!) L' Attestato di Libera Circolazione ha validità triennale ed è il solo documento necessario per l'uscita di un opera d'arte verso un altro stato membro dell'Unione Europea.Tale documento è valido anche per l'uscita verso i paesi extracomunitari di quelle opere che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento C.E.E. 3911/92 ovvero: Dipinti che non raggiungono il valore di 150.000 E.C.U. Sculture e mobili che non raggiungono il valore di 50.000 E.C.U. Disegni ed incisioni che non raggiungono il valore di 15.000 E.C.U. |
| Esportazione di Opere d'Arte Antiche
Opere che superano i valori fissati dal Regolamento C.E.E. 3911/92. Attestato di Libera Circolazione e Licenza Comunitaria Per l'esportazione fuori dall' Unione Europea di un opera che supera i suddetti parametri, è necessaria oltre l' Attestato di Libera Circolazione, anche la Licenza Comunitaria (per esempio verso la Svizzera o gli Stati Uniti). Per il rilascio della Licenza Comunitaria non è più richiesta l'esibizione fisica dell'opera ma è sufficiente la sola presentazine dell' Attestato di Libera Circolazione. La Licenza Comunitaria ha una validità di sei mesi concessa solo dietro presentazione dell'Attestato non viene concessa nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza dell'Attestato. (Sono previste sanzioni per chi non restituisce all'Ufficio Esportazione la terza copia della Licenza Comunitaria). |
| Importazione Opere d'Arte Contemporanea Per quanto riguarda le importazione non ci sono variazini di procedura In ambito comunitario, per chi spedisce opere in Italia non è necessario alcun adempimento mentre una Galleria italiana per rispedire le opere prese in carico in Italia deve fare l'autocertificazione. Importazione Opere d'Arte Antiche Certificato di importazione o spedizione in Italia (sostituisce la precedente Licenza di Temporanea Importazione Artistica ) La richiesta del Certificato di Importazione è facoltativa nell'ambito dell' Unione Europea.Se necessario, si richiederà il Certificato di Importazione in Italia, che sostituisce ad ogni effetto di legge l' Attestato di Libera Circolazione ed ha una validità di cinque anni non più rinnovabile. Per questo tipo di documento viene richiesto: Una dichiarazione di chi ha spedito l'opera, autenticata da un pubblico ufficiale o da un notaio La Galleria Italiana deve fare il Certificato di Importazione presentando l'opera all' Ufficio Esportazione. Se le opere non rientrano per tipologia e soglia di valore nella definizione di bene culturale (regolamento C.E.E. 3911/92) è quindi necessaria una autocertificazione da parter da chi spedisce. Se invece l'opera rientra nella definizione di bene culturale chi spedisce deve far avere la Licenza di Esportazione dal paese C.E.E. di provenienza. Con questa Licenza una Galleria italiana può far circolare l'opera per la validita' della licenza stessa. Quando scade questa validita' l'opera se si trova sul territorio Italiano e' da considerasi di origine Italiana e pertanto segue la normativa del Ministero dei Beni Culturali. Importazione di opere Antiche In questo caso, essendo le opere soggette a Dogana, si puo' richiedere un Certificato di Importazione all'atto dell'importazione presso la dogana con validita di anni cinque (non rinnovabili). La legge non prescrive piu il pagamento della tassa Gli organizzatori di una mostra allestero dovranno inoltrare in tempo utile al Ministero dei Beni Culturali di Roma, tramite canali ufficiali, la richiesta per lesportazione delle opere sia di Musei che di privati. Nella richiesta dovranno essere indicate tutte le informazioni sulla mostra, lelenco delle opere ed i prestatori. gli organizzatori dovranno inoltre garantire il rientro delle opere in Italia a fine mostra. Questa procedura dovra essere avviate almeno tre /quattro mesi prima della spedizione. Essa concerne solo per le opere sottoposte alla legge 1089/1939, ovvero di proprieta di pubbliche amministrazioni o di opere notificate per i Beni Culturali per i quali operi il divieto di esportazione, possono circolare in via temporanea mediante garanzia da prestare con una cauzione o anche da una fidejussione, rilasciata da una banca o compagnia di assicurazione per un importo superiore del 10% al valore stimato del bene. La cauzione e incamerata dallamministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito. Queste informazioni sono basate sulla situazione attuale entrate in vigore il 1 ottobre 1998 ed essendo il regolamento in via di perfezionamento, sono suscettibili di variazioni o modifiche da parte del Ministero dei Beni Culturali sino alla loro definitiva applicazione. |